1. Le associazioni dei dipendenti azionisti di cui all'articolo 11 devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) essere costituite con scrittura privata autenticata e registrata;
b) avere lo scopo esclusivo di esercitare i diritti di cui al presente capo, promuovendo nei confronti dei propri associati l'informazione sulla vita della società, sulla posizione dei medesimi azionisti, sui diritti derivanti dai titoli, nonché su tutto ciò che, direttamente o indirettamente, li riguardi;
c) prevedere esplicitamente nell'atto costitutivo e nello statuto che all'interno dell'associazione il diritto di voto e i diritti concernenti la partecipazione alla vita associativa da parte di ciascun aderente devono ispirarsi al criterio capitario e non alla quota di capitale rappresentata;
d) prevedere esplicitamente nell'atto costitutivo e nello statuto il rinnovo periodico dei loro rappresentanti legali;
e) essere composte esclusivamente da dipendenti azionisti della società, in servizio o collocati in quiescenza, ovvero da ex dipendenti che siano in possesso di azioni della società;
f) essere composte da almeno cinquanta dipendenti azionisti ciascuno dei quali sia proprietario di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e rappresentare almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti azionisti.
2. Entro due mesi dalla loro costituzione ai sensi del comma 1, è fatto obbligo alle associazioni di comunicare alla CONSOB l'avvenuta costituzione, fornendo copia